| TIPOLOGIA | PERIODO DI CALCOLO | PERIODO DI PAGAMENTO |
| Trattamento economico per ferie (“cartella” di luglio) | Dal 1° ottobre al 31 marzo (calcolo in busta paga e versamento alla Cassa Edile da parte dell’impresa) | Tutti gli anni a luglio da Cassa Edile |
| Gratifica natalizia (“cartella” di dicembre) o tredicesima mensilità | Dal 1° aprile al 30 settembre (calcolo in busta paga e versamento alla Cassa Edile da parte dell’impresa | Tutti gli anni a dicembre da Cassa Edile |
| Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) | Versamento contributo a carico solo dell’impresa. Il lavoratore matura l’Anzianità Professionale Edile quando raggiunge 2.100 ore di lavoro ordinario (ore lavorate, malattia e infortunio) nei 2 anni precedenti | Tutti gli anni il 1° maggio da Cassa Edile (pagamento nei primi giorni lavorativi utili del mese di maggio) |
3. Contributo per la frequenza dei figli all’asilo nido
4. Contributo per spese didattiche di accesso dei figli alla scuola secondaria di 1° grado
5. Contributo per spese scolastiche per scuole secondarie di 2° grado
6. Borse di studio per scuole secondarie di 2° grado
7. Borse di studio universitarie
8. Contributo per spese straordinarie generiche
9. Contributo per infortunio extra-professionale
10. Indumenti e calzature da lavoro
11. Contributo a favore dei portatori di handicap
12. Contributo per spese in caso di decesso
13. Prestazione per grave infortunio sul lavoro
14. Contributo per la frequenza del corso di 16 ore pre-assuntive (16 ore MICS)
15. Casa vacanze a Pinarella di Cervia
16. Contributo per malattia superiore a 180 giorni in un anno
17. Rimborso per la frequenza dei corsi di formazione a pagamento
18. Contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno
1. Carenza malattia
La Cassa Edile corrisponde, negli eventi morbosi di durata non superiore a 6 giorni, una prestazione in misura fissa denominata indennizzo per carenza. Tale prestazione non può superare l’importo complessivo di € 150,00 lordi (€ 115,50 netti) nel singolo anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, sulla base della certificazione medica. Nel caso in cui la prima malattia abbia una durata pari o superiore a 3 giorni, la prestazione è riconosciuta nella misura intera sopra indicata. In caso contrario, al lavoratore va riconosciuto, per ogni giornata di assenza relativa alla prima malattia, un terzo dell’importo complessivo e la rimanente parte, sino al raggiungimento dei € 150,00 lordi (€ 115,50 netti) nell’anno, va corrisposta in concomitanza con eventuali successive assenze per malattia di durata non superiore a 6 giorni. Nei casi di malattia con prognosi inferiore a 4 giorni, l’impresa è tenuta – limitatamente al numero di eventi nell’anno sufficienti a far riconoscere al singolo operaio l’intera prestazione – ad inviare alla Cassa Edile la richiesta di prestazione e copia dell’attestato di malattia. Il diritto all’indennizzo per carenza malattia matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 1.800 ore di lavoro ordinario nei dodici mesi o 500 ore di lavoro ordinario nei tre mesi antecedenti il mese di presentazione della richiesta e purché il lavoratore, al momento dell’evento, risulti iscritto da almeno dodici mesi alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
2. Premio natalità
È istituita la prestazione sperimentale “premio di natalità”, valida per i nati a partire dal 1° ottobre 2022. Alla nascita o adozione di ciascun figlio, al lavoratore sarà corrisposto un contributo di € 500,00 lordi (€ 385,00 netti) a fronte della presentazione della copia del certificato di nascita, comprovante la genitorialità ovvero la certificazione comprovante l’adozione.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o di ingresso in famiglia in caso di adozione.
La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida per gli eventi avvenuti sino al 30 Settembre2023, salvo eventuali proroghe.
3. Contributo per la frequenza dei figli all’asilo nido
La Cassa Edile riconosce ai lavoratori un contributo annuale fisso pari a € 1.000,00 netti quale concorso al pagamento della retta per la frequenza dell’asilo nido dei figli a carico secondo la normativa fiscale. La prestazione, concessa per un solo figlio a carico (o per due gemelli) e per almeno sei mesi di frequenza del figlio all’asilo nido, è subordinata alla produzione da parte del lavoratore di fatture/ricevute/quietanze di pagamento della retta attestanti l’effettiva frequenza. Inoltre, l’onere a carico del genitore non può essere inferiore a € 180,00 mensili.
Il contributo è corrisposto in un’unica erogazione al raggiungimento del requisito minimo di sei mesi di frequenza del figlio all’asilo nido, idoneamente documentata. Le fatture/ricevute/quietanze di pagamento della retta presentate per il rimborso devono riferirsi al medesimo anno di frequenza (da settembre ad agosto dell’anno successivo).
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal termine del periodo di frequenza del
singolo anno scolastico.
4. Contributo per spese didattiche di accesso dei figli alla scuola secondaria di 1° grado
In occasione dell’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado dei figli di lavoratori dipendenti da impresa iscritta alla Cassa Edile viene corrisposto un importo pari a €265,00 lordi (€ 204,00 netti) a titolo di concorso alle spese per l’acquisto di attrezzature didattiche.
La prestazione è riconosciuta solamente per la prima iscrizione, esclusa, quindi, l’ipotesi di ripetizione della prima classe. La domanda deve essere presentata dal 1° settembre dell’anno scolastico di frequenza al 31 marzo successivo all’inizio dell’anno scolastico.
5. Contributo per spese scolastiche per scuole secondarie di 2° grado
Al fine di agevolare negli studi e contribuire alla formazione culturale dei lavoratori e dei figli dei lavoratori iscritti, la Cassa Edile eroga il seguente contributo economico valido per scuole secondarie di 2° grado diurne o serali, di durata triennale o quinquennale, pubbliche o private legalmente riconosciute e di qualsiasi indirizzo:
• € 335,00 lordi (€ 257,95 netti) per l’iscrizione al 1° e la promozione al 3° anno.
Il contributo sopra indicato è escluso in caso di ripetizione della classe.
Il contributo per spese scolastiche è cumulabile con le borse di studio per scuole secondarie di 2°grado. Il rimborso compete anche agli studenti dei corsi regionali di istruzione e formazione professionale.
ISTITUTO “CARLO BAZZI” – CORSO PER PERITI EDILI E PER TECNICI DELLE COSTRUZIONI
Agli studenti lavoratori e figli di lavoratori edili, che hanno conseguito la promozione, al termine
dell’anno scolastico sarà rimborsato il 100% dell’ammontare della tassa di iscrizione al 3°, 4° e 5°anno dei corsi dell’Istituto “Carlo Bazzi”.
La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è terminato l’anno
scolastico.
La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida per gli eventi avvenuti sino al 30 Settembre
2023, salvo eventuali proroghe.
6. Borse di studio per scuole secondarie di 2° grado
Al fine di agevolare negli studi e contribuire alla formazione culturale dei lavoratori e dei figli dei
lavoratori iscritti, la Cassa Edile eroga il seguente contributo economico valido per scuole
secondarie di 2° grado diurne o serali, di durata triennale o quinquennale, pubbliche o private
legalmente riconosciute come segue.
– Di indirizzo edile:
€ 715,00 lordi (€ 550,55 netti) per il conseguimento del diploma/attestato di qualifica con voto non inferiore ai 70/100.
– Di altri indirizzi:
€ 500,00 lordi (€ 385,00 netti) per il conseguimento del diploma/attestato di qualifica con voto non
inferiore ai 70/100.
Per il calcolo della media vengono esclusi i voti riguardanti la condotta, la religione e l’educazione
fisica.
Le borse di studio sono cumulabili con il contributo per spese scolastiche per scuole secondarie di
2° grado e devono essere richieste entro il 31 dicembre dell’anno di conseguimento del diploma/attestato di qualifica.
7. Borse di studio universitarie
Allo scopo di agevolare negli studi i figli dei lavoratori ed i lavoratori studenti iscritti, Cassa Edile
bandisce ogni anno un concorso per l’assegnazione di borse di studio.
Il bando è rivolto agli studenti frequentanti qualsiasi corso di laurea e la cui carriera accademica
rispetti la durata prevista da ciascun ordinamento didattico. Ai fini della stesura della graduatoria
saranno presi in considerazione tutti gli esami sostenuti entro il 30 settembre dell’anno di
riferimento. Vengono accettate domande di borse di studio di studenti stranieri se il piano di studi e il sistema di valutazione è conforme all’ordinamento italiano. La documentazione prodotta deve
essere certificata e provvista di traduzione in lingua italiana. Saranno premiate un terzo delle
migliori domande presentate con un minimo garantito di 25 unità. Gli importi erogati verranno
ripartiti in funzione del merito come segue:
• € 1.605,00 lordi (€ 1.235,85 netti) cadauna, per la 1ª fascia;
• € 1.320,00 lordi (€ 1.016,40 netti) cadauna, per la 2ª fascia;
• € 715,00 lordi (€ 550,55 netti) cadauna, per la 3ª fascia.
Ogni fascia corrisponde ad un terzo del numero totale di domande accolte. Agli studenti del corso
di laurea in ingegneria civile o edile, che abbiano conseguito il punteggio minimo di 25/30, è
riservato un particolare riconoscimento: ai primi 3 classificati verranno corrisposte 3 borse di studio del valore di € 2.800,00 lordi (€ 2.156,00 netti) ciascuna. Gli altri rientreranno nella graduatoria così come sopra indicato.
Con il conseguimento del diploma di laurea, entro le tempistiche previste dal corso di studi
frequentato (in corso), allo studente verrà, inoltre, corrisposto l’importo di € 765,00 lordi (€ 589,00
netti) moltiplicato per ogni anno in cui ha percepito la borsa di studio. Il riconoscimento avrà luogo in presenza dei requisiti necessari per la maturazione del diritto alla prestazione; la relativa
domanda di integrazione dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data del diploma di laurea.
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo successivo al termine dell’anno
accademico.
8. Contributo per spese straordinarie generiche
Per i casi in cui il lavoratore si trovi in particolari condizioni di necessità economiche dovute ad
eventi che non siano riconducibili ad altre prestazioni la Cassa Edile può erogare contributi
straordinari.
Non verranno effettuati rimborsi per importi di spesa complessivamente inferiori a € 300,00.
Il rimborso non potrà superare il 33% della spesa sostenuta in favore del lavoratore e il 17% della
spesa sostenuta per il familiare fiscalmente a carico. Gli indennizzi spettano al lavoratore e ad un solo familiare e per un unico evento all’anno ciascuno.
Il compito di esaminare le richieste e di concedere il contributo straordinario è attribuito alla
Presidenza della Cassa Edile.
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data della prima fattura/ricevuta fiscale
presentata.
All’interno del contributo in oggetto vengono incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le seguenti prestazioni: contributo ai lavoratori in trattamento emodialico, contributo per il recupero dei lavoratori e dei figli alcoldipendenti, contributo per il recupero dei lavoratori e dei figli tossicodipendenti. Il Comitato di Presidenza, nel definire l’importo della prestazione da erogare, potrà tenere conto del caso concreto e della precedente e abrogata disciplina.
9. Contributo per infortunio extra-professionale
In caso di infortunio extraprofessionale, la Presidenza della Cassa Edile riconosce, a prescindere
dalle condizioni economiche, un contributo straordinario non superiore a € 10.000,00 lordi in caso di invalidità permanente con percentuale pari o superiore al 75%.
In caso di morte del lavoratore iscritto la Cassa Edile riconosce agli eredi un contributo
straordinario di:
• € 13.000,00 netti in presenza di figli minori di 14 anni (alla data del decesso) e senza limiti di
età in presenza di figli disabili anche non fiscalmente a carico dell’iscritto;
• € 11.500,00 netti in assenza di figli o in presenza di figli maggiori di 14 anni (alla data del
decesso) anche non fiscalmente a carico dell’iscritto.
Nell’eventualità in cui a seguito di evento che ha determinato l’invalidità permanente sopraggiunga il decesso del lavoratore, Cassa Edile riconoscerà solamente il contributo previsto per quest’ultima fattispecie. Qualora il lavoratore abbia già chiesto ed ottenuto il contributo per invalidità permanente, Cassa Edile verserà solamente la differenza sino alla concorrenza dell’importo dovuto. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data dell’infortunio.
10. Indumenti e calzature da lavoro
La Cassa Edile garantisce, una volta all’anno, la fornitura di indumenti da lavoro a tutti i lavoratori
che al momento della distribuzione si trovino alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e che abbiano maturato 1.800 o 500 ore di lavoro ordinario
rispettivamente nei 12 o nei 3 mesi precedenti il 1° settembre.
Indipendentemente dalle ore maturate, a tutti gli operai la Cassa Edile fornisce 1 paio di scarpe
antinfortunistiche. La consegna della fornitura avviene direttamente presso l’indirizzo indicato dalle imprese richiedenti.
La richiesta della prestazione deve essere effettuata dall’impresa telematicamente tramite il sito
internet di Cassa Edile www.cassaedilemilano.it – area “Servizi on-line” – sezione “Sportello web” –
funzione ad accesso privato “Tute e Scarpe”.
11. Contributo a favore dei portatori di handicap
In favore dei figli di lavoratori, del coniuge fiscalmente a carico e dei lavoratori medesimi portatori di handicap viene erogata la somma annua di:
• € 1.000,00 lordi (€ 770,00 netti) per i soggetti con percentuale d’invalidità riconosciuta da
verbale emesso da A.T.S. o INAIL o INPS superiore al 74%;
• € 500,00 lordi (€ 385,00 netti) per i soggetti con percentuale d’invalidità riconosciuta da verbale
emesso da A.T.S. o INAIL o INPS compresa tra il 46% e il 74%.
Le percentuali indicate potranno essere adeguate da Cassa Edile nel caso in cui si verificassero
cambiamenti nella normativa nazionale di riferimento.
La prestazione è rinnovabile annualmente tramite l’inoltro di una nuova richiesta corredata da
documenti che confermino l’invalidità.
Il rimborso per il coniuge fiscalmente a carico del richiedente spetta per un solo evento all’anno e
nella misura del 50% dell’importo che compete al lavoratore per la medesima agevolazione.
La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno.
12. Contributo per spese in caso di decesso
In caso di decesso:
a. del lavoratore, la Cassa Edile corrisponde alla famiglia un contributo dell’importo di € 860,00,
maggiorato di € 180,00 per ogni figlio minorenne risultante a carico;
b. del coniuge (anche non fiscalmente a carico) / comprovato convivente more uxorio1 e dei figli
(anche non fiscalmente a carico), la Cassa Edile eroga al lavoratore iscritto la somma di €
570,00 lordi (€ 438,90 netti);
c. di parenti ed affini fino al 2° grado, che risultino conviventi, la Cassa Edile corrisponde al
lavoratore iscritto la somma di € 220,00 lordi (€ 169,40 netti);
d. di genitori non conviventi, la Cassa Edile eroga al lavoratore iscritto l’importo di € 180,00 lordi
(€ 138,60 netti).
1 Nel regolamento Cassa Edile dovrà richiedere il certificato dello stato di famiglia non essendo sufficiente l’autodichiarazione
Il contributo ai familiari è riconosciuto secondo le indicazioni del testatore o nell’ordine stabilito per le successioni legittime (cfr. art. 565 e seg. c.c.).
In caso di decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro, l’erogazione della prestazione ha luogo
indipendentemente dal monte ore maturato.
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del decesso.
13. Prestazione per grave infortunio sul lavoro
All’operaio al quale, a seguito di grave infortunio sul lavoro, l’INAIL abbia riconosciuto un’invalidità
permanente di grado compreso tra il 40% ed il 66%, la Cassa Edile eroga un importo una tantum di € 5.000,00 lordi. La Cassa Edile definisce le modalità per l’erogazione della prestazione.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di attestazione dell’invalidità
permanente rilasciata dall’INAIL, corredata da certificati e documenti attestanti le cause e gli effetti dell’infortunio.
La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida per gli eventi avvenuti sino al 30 Settembre
2023, salvo eventuali proroghe.
14. Contributo per la frequenza del corso di 16 ore pre-assuntive (16 ore MICS)
L’effettivo inizio del rapporto di lavoro degli operai che accedono per la prima volta al settore è
condizionato al rilascio dell’attestato di frequenza del corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza.
A seguito dell’avvenuta dichiarazione in denuncia degli operai, la Cassa Edile di Milano, Lodi,
Monza e Brianza erogherà agli stessi che abbiano frequentato il corso di 16 ore di cui all’oggetto
una somma una tantum pari a € 50,00 netti, quale rimborso forfetario delle spese sostenute in
relazione alla frequenza del corso.
Le modalità operative per l’attuazione di quanto precede sono definite dalla Cassa Edile.
15. Casa vacanze a Pinarella di Cervia
È prevista una prestazione consistente nel soggiorno (pernottamento gratuito) della durata di una
settimana in favore del lavoratore avente diritto e dei relativi familiari (coniuge e figli) presso la
struttura di proprietà della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ubicata a Pinarella
di Cervia (Ra). Al coniuge è equiparato il convivente more uxorio, purché presente nello stato di
famiglia. Non saranno riconosciuti periodi di soggiorno di diversa durata.
Il requisito orario previsto è pari a 1.800 ore di lavoro ordinario nei 12 mesi precedenti il 31 gennaio dell’anno in cui viene offerto il servizio. Le modalità operative per l’attuazione di quanto precede sono definite dalla Cassa Edile. La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida sino al 30 Settembre 2023, salvo eventuali proroghe.
16. Contributo per malattia superiore a 180 giorni in un anno
Al lavoratore che sia assente dal lavoro per malattia di lunga durata, ovvero per malattia che superi i 180 giorni all’interno dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), viene erogato un rimborso in presenza dei seguenti requisiti:
• la prestazione deve essere richiesta dal lavoratore tramite presentazione di specifica
domanda;
• il lavoratore deve essere in costanza di rapporto di lavoro con impresa iscritta in Cassa Edile
di Milano, Lodi, Monza e Brianza al momento in cui inizia l’evento oggetto della prestazione;
• il contributo verrà riconosciuto per le giornate di malattia occorse in costanza di iscrizione
alla Cassa Edile Milano;
• le giornate di malattia non devono essere indennizzate dall’INPS.
Il contributo compete dal 181° giorno di malattia come segue:
• dal 181° sino a 270° giorno di malattia nell’anno solare = € 25,00 lordi al giorno
• dal 271° giorno al 365° giorno nell’anno solare = € 20,00 lordi al giorno
Il contributo, istituito dal 1° ottobre 2022, varrà per gli eventi di malattia che hanno raggiunto o
superato il 181° giorno a partire dal 1° ottobre 2022 ed opererà per le giornate di malattia (sopra
individuate) sino alla data del 31 dicembre 2023.
La domanda deve essere presentata al temine del periodo di malattia ed entro 6 mesi della
conclusione della stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di malattia è
possibile presentare la domanda prima della fine della malattia.
Il tetto massimo della prestazione è di € 300.000,00 all’anno.
La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida sino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali
proroghe.
17. Rimborso per la frequenza dei corsi di formazione a pagamento
Al lavoratore che svolge un corso di formazione a pagamento che rientri tra le seguenti tipologie:
• formazione professionale edile (presso ESEM-CPT)
• rilascio / rinnovo di patenti professionali nel caso in cui non sia obbligatoriamente a carico
dell’impresa (presso ESEM-CPT)
• rilascio/ rinnovo patenti di guida tipologia B e C nel caso in cui non sia obbligatoriamente a
carico dell’impresa
• corsi di apprendimento della lingua italiana per lavoratori stranieri
viene rimborsato il 50% del costo del corso fino ad un massimo di € 100,00 lordi.
Il tetto massimo della prestazione è di € 100.000,00 all’anno suddiviso in quattro trimestri (pari a €
25.000,00 a trimestre).
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’attestato.
Le modalità operative per l’attuazione di quanto precede sono definite dalla Cassa Edile.
La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida sino al 30 Settembre 2023, salvo eventuali
proroghe.
18. Contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno
Al lavoratore straniero extra-comunitario che consegua o rinnovi il permesso di soggiorno viene
riconosciuto l’importo di € 100,00 lordi.
La prestazione è valida solo per i permessi di soggiorno che hanno data di rilascio / rinnovo a
partire dal 1° ottobre 2022.
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di rilascio / rinnovo del permesso di
soggiorno. Le modalità operative per l’attuazione di quanto precede sono definite dalla Cassa Edile. La prestazione ha carattere sperimentale ed è valida sino al 30 Settembre 2023, salvo eventuali
proroghe.
